Il DM 2 settembre 2021 entrerà in vigore dal 4 ottobre 2022 vediamo le principali novità: innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in livelli:


Livello 1 (ex Rischio basso) – Livello 2 (ex Rischio medio) – Livello 3 (ex Rischio alto)
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 1:
corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)


FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 2:
corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 3:
corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M., ovvero entro il 4 aprile 2023.
Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.